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DOMANDE FREQUENTI

FAQ 01 // QUANDO EFFETTUARE GLI AGGIORNAMENTI SULLA SICUREZZA?

Da un lato il D.M. 10 marzo 1998, che regolamenta i percorso formativi in materia di antincendio, non prevede un obbligo esplicito di aggiornamento periodico del corso antincendio. D’altra parte il D.lgs. 81/2008, aggiornato al D.lgs. 106/2009, recita: Art.37 9.
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Quindi attualmente, in attesa di specifiche disposizioni, rimane a discrezione del datore di lavoro individuare ogni quanto tempo effettuare i corsi di aggiornamento. Suggeriamo di effettuare l’aggiornamento come quello per il primo soccorso ovvero ogni tre. . Il numero delle ore e gli argomenti sono descritti nella ” Circolare del Min. Interni del 23-3-2011 “.

CORSO A: AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO D’INCENDIO BASSO (DURATA 2 ORE)
CORSO B AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO D’INCENDIO MEDIO (DURATA 5 ORE)
CORSO C AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO D’INCENDIO ELEVATO (DURATA 8 ORE)

La legge prevede una cadenza minima triennale per almeno la parte pratica, come recita l’articolo 3 decreto 388 del 15 luglio 2003 (g.u. 27 del 3-2-2004) “La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico”.

L’Accordo Stato Regioni del 21-12-2011 prevede aggiornamenti quinquennali, di cui: (indipendentemente dal fatto che il settore di riferimento sia a rischio basso, medio o alto) 6 ore minimo per i lavoratori, 6 ore minimo per il preposto, 6 ore minimo per il dirigente.

Il D.lgs. 81/2008, aggiornato al D.lgs. 106/2009, così recita all’art.37 par. 11 comma h: La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Le linee guida interpretative degli Accordi Stato – Regioni sulla formazione, hanno fornito chiarimenti in merito agli aggiornamenti obbligatori quinquennali della formazione degli RSPP Datori di Lavoro. Aggiornamento dei Datori di Lavoro che assumono direttamente la funzione di RSPP:
- aziende a rischio basso: aggiornamento di 6 ore quinquennali
- aziende a rischio medio: aggiornamento di 10 ore quinquennali
- aziende a rischio alto: aggiornamento di 14 ore quinquennali

4 ore di aggiornamento ogni 4 anni (allegato XXI paragrafo 6 del D.lgs 81/2008 coordinato con successive mod.) :”I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni. L’aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici.”

Accordo in conferenza Stato-regione del 22/02/2012
L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento. Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici.

FAQ 02 // AIUTO PER I CORSISTI IN AULA

La fattura unitamente alle dispense e l’attestato di formazione del partecipante saranno trasmesse esclusivamente per mezzo della posta elettronica che ci aveve comunicato in formato elettronico pdf

Per effettuare l’iscrizione scegliere il corso interessato ed aggiunge al carrello. Al termine del quale effettuerete l’ordine di acquisto. Il sistema confermerà l’esito dell’ordine .
Effettuate Il pagamento con bonifico bancario , inviate la contabile alla segreteria@satec.srl . Seguirà una email di accettazione e convalida dell’iscrizione.

Le quote comprendono la frequenza al corso , dispense dei docenti qualificati e l’attestato di formazione in formato elettronico (pdf).

Gli organizzatori si riserveranno la facoltà di annullare l’iniziativa o di modificarne il programma, dandone comunicazione agli iscritti tempestivamente mezzo email agli interessati almeno 24 ore prima dell’inizio della prima ora di lezione.

Certo é possibile richiedere una nuova emissione dell’attestato in formato elettronico , nel rispetto del codice della privacy, al costo di 5€/attestato IVA

Certo é possibile richiedere la copia conforme , nel rispetto del codice della privacy , al costo di 30€/registro IVA.

FAQ 03 // AIUTO PER I CORSISTI IN E-LEARNING

Nella registrazione dovranno essere inseriti i dati anagrafici della persona fisica che deve ricevere l’attestato e successivamente i dati dell’azienda, se si vuole la fattura intestata ad essa.

La persona per svolgere un corso e-learning deve utilizzare le credenziali per l’accesso. Effettuando la registrazione, inserendo i dati personali richiesti , potrà inizia immediatamente la formazione . Trascorsi i tempi minimi di applicazione (diversi di corso in corso) si potrà accedere al test finale. L’esame finale consiste in domande a risposta multipla, un massimo di 30 domande con un’ora di tempo. Superato l’esame il test dovrà essere stampato , firmato e trasmesso alla nostra segreteria con il documento di identità del partecipante.

Bonifico bancario, dopo aver frequentato il corso con esito positivo.

Provare ad uscite dalla piattaforma e rientrare.

Certo é possibile richiedere una nuova emissione dell’attestato in formato elettronico, nel rispetto del codice della privacy , al costo di 10€/attestato +IVA.
La copia degli attestati deve essere richiesta dall’azienda che ha aderito al progetto formativo, o dal corsista previa delega dell’azienda di provenienza.

FAQ 04 //VALIDITÀ DEGLI ATTESTATI DI FORMAZIONE

Si, i nostri attestati sono rilasciati e convalidati dall’ “Organismo Paritetico Nazionale ITALIA LAVORO*” con il quale Safety Technology è convenzionata. Sono validi a norma di legge e riconosciuti su tutto il territorio nazionale. Inoltre in calce ad ogni attestato è presente un identificativo numerico, ovvero un protocollo che unitamente ai dati anagrafici (nome e cognome) del corsista permettono di verificarne l’autenticità. La verifica può essere effettuata direttamente sul sito indicato sull’attestato.

Se hai dubbi o domande non esitare a rivolgerti a noi

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